Art. 4.
(Esercizio della prostituzione al chiuso in ambienti privati).

      1. La prostituzione in una privata dimora può essere esercitata solo dal proprietario o comunque da chi può legittimamente disporre della dimora stessa.
      2. Più persone possono esercitare la prostituzione presso la stessa abitazione purché questa disponga di un numero di stanze e di bagni almeno pari a quello delle persone che vi esercitano contemporaneamente la prostituzione. In ogni caso non possono esercitare contemporaneamente la prostituzione presso la stessa abitazione più di quattro persone.
      3. L'esercizio collettivo della prostituzione è vietato. Nondimeno le persone che la esercitano presso la stessa abitazione possono condividere le spese per la conduzione dell'attività e possono assistersi reciprocamente, in qualsiasi modo e senza scopo di lucro.
      4. La convivenza nelle private dimore in cui si esercita la prostituzione deve essere ispirata al rispetto dei diritti fondamentali della salute e dell'autoregolamentazione del proprio lavoro.
      5. Nelle abitazioni in cui si esercita la prostituzione non è consentita la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.
      6. Non è punibile il proprietario di immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che vi eserciti la prostituzione.
      7. È lecito pubblicizzare l'attività di prostituzione, ma è vietato indicare nella pubblicità l'indirizzo dell'abitazione privata dove essa è esercitata.